PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1, commi 280 e 281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo).

      1. Al secondo periodo del comma 280 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
      2. Al comma 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione dei commi 280 e 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2008, di 120 milioni di euro per l'anno 2009, di 125 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.